La modifica sulla natura e cumulabilità dell’agevolazione avrebbe effetto anche per gli investimenti in corso nel 2021.
A ciò ha fatto seguito la risoluzione 68/E dell’Agenzia delle Entrate in merito all’istituzione dei codici per la compensazione dei crediti d’imposta Transizione 4.0 rientranti nel PNRR.
In base alla stessa tutti i crediti relativi a beni capitali, ricerca e sviluppo e formazione 4.0 rientreranno nel PNRR, in quanto da esso finanziati. Pertanto, le misure agevolative che attualmente sono disciplinate:
- dall’articolo 1, commi 189-190, della legge 27 dicembre 2019 n. 160 e dall’articolo 1, commi da 1054 a 1058, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (credito d’imposta per investimenti in beni strumentali materiali 4.0, immateriali 4.0 ed immateriali standard);
- dall’articolo 1, commi 198-209, della legge 27 dicembre 2019 n. 160 (credito d’imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e altre attività innovative per la competitività delle imprese);
- dall’articolo 1, commi da 46 a 56, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (credito d’imposta per le spese di formazione nel settore delle tecnologie 4.0),
saranno parte del progetto Investimento 1: Transizione 4.0 del Piano Nazionale.
Le uniche esclusioni dal finanziamento del PNRR saranno rappresentate:
- dal credito per investimenti in beni strumentali materiali “ordinari” (il credito per beni immateriali ordinari invece si);
- dal credito d’imposta investimenti in ricerca e sviluppo maggiorato per gli investimenti nelle regioni del Mezzogiorno ai sensi dell’art. 244, c. 1, DL n. 34 del 2020;
- nonché il credito d’imposta investimenti in ricerca e sviluppo maggiorato per le regioni del sisma centro Italia ai sensi dell’art. 244, c. 1, DL n. 34 del 2020.
L’inclusione di tali forme agevolative all’interno del PNRR pone sotto gli occhi la cumulabilità con le altre agevolazioni già a partire dal 2021.
Maria Chiara Di Carlo