Era pacifico considerare il iper/super ammortamento prima e il credito per investimenti in beni strumentali materiali 4.0 dopo misure “erga omnes” e come tali non definibili quali aiuto di stato.
In quanto tale non vi era assoggettamento al principio europeo dell’obbligo di assenza del doppio finanziamento sugli stessi costi ammissibili ma solo la necessità di rispettare la regola generale – ribadita dall’Agenzia delle Entrate sia nella risposta n.360 del 16.09.2020 che nella circolare n. 9/E del 23.07.2021 – di non superare il 100% del costo sostenuto attraverso il cumulo con altre misure di favore (fiscali e non) insistenti sugli stessi costi ammissibili, anche tenuto conto della non concorrenza alla formazione della base imponibile Irpef/Ires ed Irap del credito 4.0”.
Recentemente è stato previsto come il credito per investimenti in beni materiali e immateriali rispondenti ai requisiti “4.0”, sia finanziato da 13 miliardi di fondi UE e altri 5 di fondi nazionali entrando così nella misura 1 del PNRR sotto il nome “transizione 4.0”.
La circolare n. 21 del ministero dell’Economia dello scorso 14 ottobre ha esplicitato un divieto assoluto per tutte le agevolazioni rientranti nel PNRR, ossia l’obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento. Come richiesto dall’art. 9 del Reg. UE 2021/241 del 12 febbraio 2021 (richiamato dalla circolare), “il sostegno nell’ambito del dispositivo si aggiunge al sostegno fornito nell’ambito di altri programmi e strumenti dell’Unione. I progetti di riforma e di investimento possono essere sostenuti da altri programmi e strumenti dell’Unione, a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo”.
Tutto molto corretto, il limite del costo sostenuto è sempre stato il riferimento, ad esempio, per la cumulabilità di bonus investimenti in beni strumentali, bonus mezzogiorno e legge Sabatini, peccato che la circolare abbia interpretato tale norma nel senso di imporre l’assenza di “duplicazione del finanziamento degli stessi costi da parte del dispositivo e di altri programmi dell’Unione, nonché con risorse ordinarie da Bilancio statale”.
Tale interpretazione è poi confluita nelle recenti agevolazioni Simest previste per l’internazionalizzazione delle imprese, la quale nelle FAQ, alla domanda se sia possibile cumulare i finanziamenti agevolati rientranti nel PNRR con altre forme di agevolazioni, risponde: “La Delibera Quadro e la Circolare escludono la finanziabilità di spese oggetto di altra agevolazione pubblica (anche agevolazioni pubbliche che non costituiscono aiuto di Stato, come ad esempio le misure di credito di imposta che abbiano ad oggetto i medesimi costi) e impongono il rispetto dell’obbligo di assenza del c.d. “doppio finanziamento” (ossia il divieto di doppia copertura dei medesimi costi), fattispecie ulteriormente definita dalla Circolare MEF n. 21/2021 e dal relativo allegato tecnico.”
Tale condizione interverrebbe a modificare la “natura” della misura e trasformerebbe il detto credito 4.0 da “misura erga omnes non definita quale aiuto di stato” ad “aiuto di stato”.
Da tale considerazione deriverebbe la non cumulabilità con bonus sud (se non nel limite complessivo dell’intensità di aiuto fissata dalla Carta Europea degli Aiuti di Stato).
Maria Chiara Di Carlo