Sappiamo che l’agevolazione Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi è cumulabile con altri aiuti di stato…

La Circolare 9/E dell’Agenzia delle Entrate, diffusa in data 23/07/2021 specifica che, in riferimento al Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi – Articolo 1, commi da 1051 a 1063, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di bilancio 2021):

  • l’agevolazione è cumulabile con altre misure di favore (fiscali e non) insistenti sugli stessi costi ammissibili al credito d’imposta, nel limite massimo rappresentato dal costo sostenuto;
  • eventuali limitazioni alla fruizione del credito di imposta possono derivare dal divieto di cumulo previsto dalle disposizioni di altre misure agevolative.

Del resto tale cumulabilità era stata già esplicitata dall’Agenzia delle Entrate con la Risposta n.360 del 16.09.2020 evidenziando testualmente come: “(…) Alla luce di quanto sopra, in relazione alla cumulabilità del credito di imposta per investimenti nel Mezzogiorno e del credito di imposta per investimenti in beni strumentali introdotto dalla Legge di Bilancio 2020, si ritiene che, in relazione ai medesimi investimenti, sia possibile cumulare i due benefici, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto per l’investimento”.

È ancora così?

La circolare 21 del MEF, diffusa in data 14/10/21, specifica che “la misura “Investimento 1: Transizione 4.0” (M1C2-1) prevista dal PNRR ha l’obiettivo di sostenere la trasformazione digitale delle imprese, incentivando gli investimenti a sostegno della digitalizzazione attraverso il riconoscimento di tre tipologie di crediti di imposta alle imprese che investono in:

  1. beni capitali;
  2. ricerca, sviluppo e innovazione;
  3. attività di formazione alla digitalizzazione e di sviluppo delle relative competenze.

Le misure agevolative in argomento sono attualmente disciplinate: (clicca qui) :

· dall’articolo 1, commi 189-190, della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 e dall’articolo 1, commi da 1054 a 1058, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (credito d’imposta per investimenti in beni strumentali materiali 4.0, immateriali 4.0 ed immateriali standard);

· dall’articolo 1, commi 198-209, della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 (credito d’imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e altre attività innovative per la competitività delle imprese);

· dall’articolo 1, commi da 46 a 56, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (credito d’imposta per le spese di formazione nel settore delle tecnologie 4.0)”.

Appare immediato considerare come:

  1. le agevolazioni Transizione 4.0, riferite a beni strumentali materiali 4.0, immateriali 4.0 siano finanziate dal PNRR
  2. il Credito d’Imposta per gli Investimenti nel Mezzogiorno (più noto come Bonus Sud) non sia finanziato dal PNRR.

La Delibera Quadro e la Circolare  escludono la finanziabilità di spese oggetto di altra agevolazione pubblica (anche agevolazioni pubbliche che non costituiscono aiuto di Stato, come ad esempio le misure di credito di imposta che abbiano ad oggetto i medesimi costi) e impongono il rispetto dell’obbligo di assenza del c.d. “doppio finanziamento” (ossia il divieto di doppia copertura dei medesimi costi), fattispecie ulteriormente definita dalla Circolare MEF n. 21/2021 e dal relativo allegato tecnico.”


Tale condizione interverrebbe a modificare la “natura” della misura e trasformerebbe il detto credito 4.0 da “misura erga omnes non definita quale aiuto di stato” ad “aiuto di stato”.

Da tale considerazione deriverebbe la non cumulabilità con bonus sud (se non nel limite complessivo dell’intensità di aiuto fissata dalla Carta Europea degli Aiuti di Stato).

Maria Chiara Di Carlo

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