Sull’istmo, tra il Lago Piccolo e il Lago Grande, è situata la badia benedettina di Monticchio, riferibile al X-XI secolo.
A quest’epoca è da riferire la chiesa, con abside trilobato e atrio al quale si innesta, in un periodo successivo, la torre campanaria.
Dopo circa cinquecento anni di vita, il terremoto del 1456 distrusse irrimediabilmente gran parte dell’Abbazia costringendo i benedettini ad abbandonarla. Si spostarono sull’antico sito basiliano: le laure sulla rupe sul Lago Piccolo.
È probabile che l’abbazia fosse arrivata ad occupare l’intero istmo tra i due laghi.
Oggi, grazie a nuovi lavori, lo scavo è stato ampliato e sono state portate alla luce nuove testimonianze. È stata anche ricostruita, quasi del tutto, la torre campanaria.
Norme di comportamento
Il rispetto dell’ambiente è buona norma in qualsiasi luogo e lo è ancor di più all’interno di un’area protetta. Ecco perché esistono alcune norme di comportamento da rispettare per continuare a salvaguardare il delicato equilibrio degli ambienti del Parco. Nello specificato all’interno del Parco è vietato:
- l’abbandono anche temporaneo di rifiuti e detriti
- la cattura, l’uccisione, il danneggiamento ed il disturbo delle specie animali, ad eccezione di quanto eseguito per fini di ricerca e di studio previa autorizzazione dell’Ente parco, salvo gli eventuali abbattimenti selettivi necessari per ricomporre equilibri ecologici accertati dall’Ente Parco ai sensi dell’art. 11, comma 4, legge 6 dicembre 1991, n. 394;
- la raccolta ed il danneggiamento della flora spontanea, dei licheni e dei funghi, fatte salve le attività agrosilvo-pastorali nel rispetto delle vigenti normative e i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali, che sono esercitati secondo le consuetudini locali (così come recita l’art. 19, comma 4 della legge regionale n. 28/1994);
- l’introduzione in ambiente naturale non recintato di specie vegetali o animali estranee alla flora ed alla fauna autoctona;
- il prelievo di materiali di rilevante interesse geologico e paleontologico, ad eccezione di quello eseguito, per fini di ricerca e di studio previa autorizzazione dell’Ente parco;
- l’introduzione da parte di privati di armi, esplosivi, qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura se non autorizzata, fatto salvo quanto previsto dall’art. 21, comma 1, lettera g) della legge n. 157/1992;
- il campeggio al di fuori delle aree destinate a tale scopo ed appositamente attrezzate ad eccezione del campeggio temporaneo autorizzato;
- l’accensione dei fuochi, salvo quanto prescritto dalle norme regionale e nazionali, in particolare il decreto legislativo n. 152/2006 (testo unico ambiente) come modificato dalla legge n. 116/2004 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il sorvolo non autorizzato dalle competenti autorità secondo quanto espressamente definito dalle leggi sulla disciplina del volo e dall’Ente parco per quanto attiene alle necessità di tutela delle aree di cui all’art. 1 della legge regionale n. 28/2017;
- il transito dei mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, vicinali gravate da servitù e fatta eccezione per i mezzi di servizio e per i mezzi accessori all’esercizio delle attività agro-silvo-pastorali;
- la circolazione di natanti a motore nei bacini lacustri, ad eccezione delle attività di sorveglianza, di soccorso e per eventi culturali/sportivi promossi ed autorizzati dall’Ente Parco.
Maria Chiara Di Carlo