Vantaggi per le imprese con il Responsabile Tecnico Gestione Rifiuti e le verifiche obbligatorie, garanzie di una formazione costante.

Per diventare Responsabile Tecnico Gestione Rifiuti o per aggiornarne le competenze bisogna sostenere verifiche obbligatorie. Come si evolve lo svolgimento di quasi ogni attività professionale in un’impresa o in un’azienda in corrispondenza dell’evoluzione della normativa che punta a tutelare l’Ambiente? Questo ci si chiede a partire dal 2018, da quando si è cercato di conciliare gli interessi perseguiti da ciascun imprenditore con la normativa disposta in materia ambientale. Ha costituito o costituisce, quest’ultima, una rete d’arresto o piuttosto un volano per una qualità superiore di prestazioni, strumenti ed organizzazione aziendale?

Ogni imprenditore vorrebbe armonizzare i concetti di “normativa in materia ambientale” ed “attività in materia”. Una maggiore qualità di strumenti e servizi sembra realizzarsi grazie alla sussistenza malcelata di un professionista le cui prerogative appaiono condensate in un acronimo di quattro lettere: RTGR.

La figura di Responsabile Tecnico Gestione Rifiuti costituisce un perno, poiché aiuta l’imprenditore nella corretta organizzazione aziendale tesa alla tutela dell’Ambiente. Non a caso il detentore del ruolo dovrà essere in possesso di un idoneo titolo di studio, di un’esperienza maturata nello specifico settore di attività per cui è richiesta l’iscrizione e dovrà possedere requisiti morali.

Già dal 21 aprile del 1999 l’Albo puntualizzava la notevole concentrazione di micropotere in un unico soggetto, ravvisando come la sua responsabilità fosse di tutte le scelte di natura tecnica, progettuale e gestionale che garantiscano il rispetto delle norme di tutela ambientale e sanitaria, con riferimento alla qualità del prodotto, della prestazione realizzata e dell’idoneità dei beni strumentali utilizzati.

Ma, ancora, l’art.12 comma 1 e 2 del DM 120 / 2014 dispone che tra i compiti dell’RTGR vi siano quelli di porre in essere azioni dirette ad assicurare la corretta organizzazione nella gestione dei rifiuti da parte dell’impresa, nel rispetto della normativa vigente, e di vigilare sulla corretta applicazione della stessa.

Non più dunque un mero depositario di responsabilità ma un esperto del settore Ambiente con un ruolo proattivo, generatore di azioni e attuatore di un delicato lavoro di vigilanza.

Tutto è iniziato ad essere puntualizzato con la circolare n.59 del 12 gennaio 2018 del Comitato Nazionale e con le novità positive che tale vento normativo ha saputo apportare.

Già il DM del 2014 n.20 agli art.12 e 13 aveva iniziato a definire meglio alcuni aspetti, ma questo non è stato sufficiente.

Dato determinante sopra a tutti è che la presenza del Responsabile Tecnico Gestione Rifiuti in un’azienda o in una impresa è una delle condizioni necessarie a quest’ultima per essere iscritta regolarmente all’Albo Gestori Ambientali: nel caso in cui venisse a mancare l’impresa o l’azienda rischierebbe un procedimento disciplinare diretto alla revoca dell’autorizzazione e alla sua cancellazione.

Ma non basta.

Tale figura deve dimostrare la sua preparazione mediante una verifica iniziale e successive verifiche quinquennali. La verifica consta di quiz a risposta multipla di cui la metà relativa a conoscenze generali in materia ambientale e l’altra metà inerente al settore di attività a cui fa riferimento il Responsabile Tecnico. In caso di esito negativo della verifica il candidato non potrà sostenerla prima che siano decorsi 60 giorni dalla comunicazione dell’esito negativo (potendo quindi sostenere almeno cinque verifiche l’anno).

Tutti i nuovi aspiranti responsabili tecnici dovranno iscriversi alle verifiche per ricoprire in futuro tale incarico. Non solo: anche quelli in carica alla data di entrata in vigore delle nuove norme, pur potendo usufruire di un regime transitorio che permetterà di sostenere la verifica di aggiornamento a partire da gennaio 2021 ed entro il 17 ottobre 2022, saranno chiamati a sostenere le verifiche fin da subito per ricoprire l’incarico di nuove categorie di gestioni di rifiuti.

Ma anche per aumentarne le classi di iscrizioni. Ad esempio l’RTGR che ricopra tale ruolo per il trasporto di rifiuti speciali pericolosi (categoria 5) sia da ritenersi idoneo anche per il trasporto dei rifiuti speciali non pericolosi (categoria 4) purché gli anni di esperienza richiesti non siano superiori a quelli previsti per la classe della categoria 5.

Seconda agevolazione: l’RTGR con un livello di scolarizzazione inferiore al diploma di scuola secondaria di secondo grado viene salvaguardata l’attività esercitata e garantito lo svolgimento del ruolo non solo in caso di verifiche di aggiornamento ma anche laddove vi fosse la necessità di sostenere la verifica iniziale per i passaggi alle classi superiori della medesima categoria.

Terzo vantaggio: gli RTGR hanno il diritto di svolgere l’incarico per 5 anni anche se dovessero cessare l’attività in questo lasso di tempo.

Quarta prerogativa: sono richiesti minori anni di esperienza professionale in quanto sono compensati dalla verifica periodica che dovrebbe garantire il necessario aggiornamento della preparazione del RTGR.

Un alter ego dell’imprenditore nella gestione dei rifiuti dunque, e soprattutto l’unico soggetto vagliato in modo costante.

Dulcis in fundo: l’imprenditore è svincolato dall’assumere un lavoratore che sia necessariamente dipendente; tale ruolo, difatti, può essere ricoperto anche da chi è partecipe alla vita aziendale, al punto tale da poter essere rivestito da un consulente o soggetto esterno all’organizzazione o dal legale rappresentante / titolare dell’impresa.

In tal caso vi sarà una completa consapevolezza ed una sempre più crescente preparazione nella gestione dei processi decisionali, in una visione complessiva dell’organizzazione delle attività.

Il tutto a vantaggio dell’Ambiente ma anche delle attività, allorché le scelte di natura tecnica, progettuale e gestionale, attraverso l’idoneità degli strumenti realizzati, favoriscano una sempre crescente qualità del prodotto e della prestazione di pari passo con un’attività di formazione ed aggiornamento che non potrà più non essere costante.

Maria Chiara Di Carlo

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