Per dimostrare la fumosità di questo sterile esercizio verbale e per respingere al mittente tutte le accuse, l’assessore regionale alle Infrastrutture, Franco Mollica, ha inviato una lettera aperta al direttore generale dell’Asl 1 di Venosa e al sindaco di Melfi. Questo il testo della lettera:

“Da più parti pervengono a questo Dipartimento richieste di definizione dell’argomento relativo all’approvazione della perizia di variante dei lavori di ristrutturazione adeguamento funzionale e alle norme di sicurezza e antincendio del P.O. di Melfi, anche a seguito di velate osservazioni di inadempienza. Al fine di dirimere quanto sopra e per maggiore conoscenza dei fatti si evidenzia quanto segue. In data 26.04.2006 al n. 94688 è stata acquisita agli atti di questo Dipartimento la nota n. 21913 del 21.04.2006, corredata dagli atti della perizia di variante in oggetto indicata, con la quale l’Azienda Sanitaria USL n. 1 di Venosa ha richiesto il prescritto parere. Successivamente, in data 24.05.2006 al n. 115384 è stata acquisita agli atti di questo Dipartimento la nota n. 27096 del 23.05.2006 con la quale l’ASL n. 1 ha trasmesso, ad integrazione della documentazione precedentemente trasmessa, la copia dello schema dell’atto di sottomissione e verbale nuovi prezzi della perizia di variante in oggetto indicata . Sull’argomento si premette che la perizia di variante è corredata altresì dalla deliberazione di approvazione n. 317 del 19.04.2006 del Direttore Generale dell’ASL n. 1 dalla quale si evince che i lavori del progetto originario sono stati appaltati ed aggiudicati in data 7.10.2003 con disposizione n.396 del Direttore Generale dell’ASL n. 1. e contrattualizzati in data 26.5.2004, giusto atto n.175 di Rep.

Allo scrivente risulta invece che il progetto originario è stato approvato dalla Giunta Regionale, quale Organo decisionale, solo in data 25.06.2004 con deliberazione n. 1518 previo  parere n. 213 76C del 19.02.2004 dell’organo  consultivo regionale. Pertanto, si deduce che i lavori di che trattasi sono stati appaltati ed aggiudicati dall’ASL n. 1 di Venosa in assenza dell’approvazione del progetto originario da parte della Giunta Regionale. Tale circostanza, già di per sé grave, assume ulteriore rilevanza in quanto il parere n.213 76C ,parte integrante della DGR n.1518/2004, conteneva diverse prescrizioni, alle quali l’ASL n.1 avrebbe dovuto ottemperare prima della definitiva approvazione e della indizione della gara, quali la redazione dello schema di contratto e del piano di manutenzione delle opere,la verifica delle calcolazioni in funzione delle nuove norme in materia sismica, l’acquisizione del preventivo parere del Comando Provinciale dei VV.F. e della Concessione Edilizia rilasciata dal Comune di Melfi, nonchè  la validazione del progetto ai sensi degli artt. 47 e 48 del Regolamento dpr n.554/99 da parte del R.U.P..
Agli atti di questo Dipartimento non risulta, ad eccezione di quello relativa alle calcolazioni,  alcun riscontro da parte dell’ASL n.1  circa l’ottemperanza alle suddette prescrizioni.  Pertanto, non è  dato comprendere in quali termini siano stati appaltati i lavori del progetto originario ancor privo  delle preventive approvazioni di rito e degli atti relativi alle prescrizioni su menzionate.

In merito alla perizia di variante e sulla scorta degli atti inoltrati a questo Dipartimento, il competente Ufficio Edilizia ha espresso  parere tecnico favorevole n.229 / 76 AB trasmesso con nota n. 149567 dell’11.07.2006 sia all’Azienda Sanitaria USL n.1 di Venosa, sia al Dipartimento Sicurezza e Solidarietà Sociale della Regione Basilicata. Il contenuto del citato parere pone in evidenza due questioni ,la cui risoluzione è di competenza dell’ASL n.1 di Venosa,  che se non definite preventivamente non permettono di valutare la congruità dell’intervento per l’ammissibilità della perizia stessa, pregiudicando l’obiettivo della perizia stessa e l’interesse dell’utente. La prima questione riguarda l’insufficiente osservanza, da parte del Soggetto Attuatore, delle procedure prescritte dalle vigenti norme in materia di lavori pubblici nella redazione della perizia di variante. Infatti ,sebbene nel corso della procedura siano stati avvicendati diversi Responsabili del Procedimento,  Direttore dei Lavori, tra gli atti inoltrati, anche successivamente all’emissione del citato parere, non risulta che sia stato redatto, a termini della  legge n.109/94 e del Regolamento applicativo D.P.R. n.554/99, il documento fondamentale dal quale si evince che sia  stato effettuato  l’accertamento delle cause, dei presupposti e delle condizioni che consentono la redazione della perizia di variante riferito ai contenuti della perizia esaminata.

La seconda questione riguarda il contenzioso istauratosi con l’impresa appaltatrice dei lavori. Essa richiede un maggiore importo di circa un milione di euro oltre interessi perché si ritiene danneggiata dal ritardo del termine di consegna dei lavori ( operazione che tra l’altro non è ancora avvenuta ) addebitandolo alla Stazione Appaltante, dal mancato adeguamento dei prezzi contrattuali alla data di effettiva consegna dei lavori, dal mancato concordamento dei nuovi prezzi introdotti con perizia di variante, dal mancato riconoscimento dell’equo indennizzo in considerazione che la perizia così redatta determina il superamento del quinto d’obbligo. Tale situazione non consente la definizione di un preciso quadro economico di spesa oggetto dell’approvazione da parte della Giunta Regionale. Successivamente alla emissione del parere n.229 76 AB, l’ASL n.1 ha richiesto l’approvazione della citata perizia di variante senza che abbia adempiuto alla risoluzione delle questioni insorte. Con nota n. 203368 dell’8.10.2006, inviata all’ASL n.1 e al Dipartimento Sicurezza e Solidarietà Sociale, l’Ufficio Edilizia ha ribadito conseguentemente la impossibilità ad esprimersi. Con nota n.237634 del 21.11.2006 inviata al Dipartimento Sicurezza e Solidarietà Sociale, a seguito di ulteriori ed incomprensibili solleciti, l’Ufficio Edilizia ha relazionato sull’immutato “stato dell’arte” della perizia di variante ribadendo che, non essendo variata la situazione illustrata con il parere n.229 76 AB, non è possibile formulare ancora alcun giudizio di congruità sulla perizia stessa per il conseguimento dell’ ammissibilità”.

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