Premesso che:

a seguito di accordo stipulato oltre trenta anni fa tra il Cnen italiano (Comitato nazionale per l’energia nucleare) e l’AEC (Atomic energy Commission) degli Stati Uniti d’America con l’avallo dei rispettivi Governi dell’epoca, furono trasferiti in Italia – con la consueta formula della “esportazione temporanea” – 84 elementi di combustibile irraggiato proveniente dalla centrale nucleare statunitense di Elk River ed inviati al Centro ricerche della Trisaia sito nel comune di Rotondella (Matera); scopo dell’accordo era il recupero del materiale fissile contenuto negli elementi di combustibile mediante il loro riprocessamento, con successivo rientro negli USA sia del materiale fissile recuperato, sia dei rifiuti prodotti durante le operazioni di riprocessamento; degli 84 elementi di combustibile originari, solo 20 sono stati riprocessati e ne restano 64 tuttora giacenti presso il Centro della Trisaia oltre ad un certo quantitativo di rifiuti solidi e liquidi che costituiscono un insieme cospicuo di materiale radioattivo di alta e media attività, altrimenti classificato come rifiuto di III e II categoria;

nel 1974 il CIPE deliberò la sospensione delle suddette attività di riprocessamento a seguito del cessato interesse del Governo degli USA a rientrare in possesso del combustibile di Elk River, dichiarandosi disposto (in contropartita) a trasferire la definitiva proprietà del combustibile all’operatore dell’accordo di riprocessamento, cioè al Cnen; nessun trasferimento di proprietà del predetto combustibile di Elk River è stato mai concluso dall’ESA (Euratom supply Agency) unico organismo competente in sede Euratom a ratificare per ciascun Paese membro (tra cui l’Italia) una simile cessione di proprietà da un Paese terzo; le leggi USA (Atomic energy Act), il trattato Euratom, la normativa IAEA (Agenzia internazionale per l’energia atomica) ed in particolare la “Joint convention on the safety of spent fuel management and on the safety of radioactive waste management” (Convenzione internazionale sulla sicurezza del combustibile irraggiato e sui rifiuti radioattivi) del 5 settembre 1997, sottoscritta dall’Italia e dagli USA, nello stabilire che la proprietà del combustibile irraggiato temporaneamente inviato all’estero per il riprocessamento resta in capo al Paese di origine, riconfermano il diritto della parte (Paese) contraente presso cui il combustibile da riprocessare viene esportato di farlo ritornare al Paese di origine congiuntamente ai rifiuti risultanti dalle attività di riprocessamento (art. 27, par. 3, punto iv, della Convenzione internazionale del 5 settembre 1997); il lungo periodo di tempo trascorso dalla cessazione delle attività di riprocessamento presso il Centro della Trisaia (trentadue anni), oltre a generare allarmi ed incertezze tra le popolazioni residenti nei dintorni del Centro, ha prodotto oneri (anche economici) non indifferenti che permangono a carico della collettività,

Si chiede di sapere:

se corrisponda al vero che nel 1999 l’Enea (Ente per le nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente, subentrata al Cnen) abbia intentato causa al DOE (Department of Energy degli Stati Uniti, subentrato all’Atomic energy Commission) con il patrocinio dello studio legale Egan, Fitzpatrick, Malsch & Cynkar con sedi in Vienna e San Antonio (Texas), al fine di far valere i propri diritti, ovvero di ottenere il rientro negli USA dei 64 elementi di combustibile irraggiato di Elk River e dei rifiuti radioattivi associati, giacenti presso il Centro della Trisaia; se corrisponda al vero che tale causa fu archiviata il 23 dicembre 1999 con ordinanza della Corte del Distretto di Columbia (USA), per sopravvenuti contatti e/o accordi politici tra il Governo italiano e il Governo USA; quale sia la natura e il contenuto di questi eventuali contatti e/o accordi circa la proprietà e la destinazione finale dei 64 elementi di combustibile irraggiato di Elk River e dei rifiuti radioattivi associati, tuttora giacenti presso il Centro della Trisaia; se, nel caso venga confermato che la natura di tali accordi era volta a trasferire la proprietà del combustibile irraggiato di Elk River dagli USA all’Italia, sia stata fornita adeguata informativa all’ESA (Euratom supply Agency).

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