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Referendum 25/26 giugno: un No! per salvare la nostra Costituzione

Per questi motivi dobbiamo dire No! ad un Referendum che ha le pretese di ledere l’unità nazionale al fine di legittimare i disegni leghisti di una devolution “razzista” e che si fonda già su una violazione Costituzionale. Infatti, “…il testo sottoposto a referendum viola l’art. 138 della Costituzione, che non prefigura “riforme totali” della Carta, e viola i diritti degli elettori, radicati negli artt. 1 e 48 Cost., elettori che con un solo “si” o “no” vengono costretti a prendere contemporaneamente posizione sulle modifiche delle funzioni del Presidente del Consiglio, delle funzioni del Presidente della Repubblica, del procedimento legislativo, della composizione e delle funzioni di Camera e Senato, delle competenze legislative regionali, della composizione della Corte costituzionale, del giudizio di legittimità costituzionale in via diretta e del procedimento di revisione costituzionale. Se vincesse il sì diventerebbe impossibile per molto tempo cambiare un testo approvato dal popolo; mentre se vince il no, c’è solo il rifiuto di “quella” riforma (votata nella passata legislatura) restando aperta la strada per emendamenti migliorativi puntuali coerenti con i principi ed equilibri fondamentali dell’impianto costituzionale: emendamenti da approvare a maggioranza qualificata, in forza della auspicata riforma dell’art. 138 della Costituzione, volta a mettere fine una volta per tutte all’epoca delle riforme costituzionali imposte a colpi di maggioranza…”. [Comitato Scientifico per il No]
LA GUIDA AL REFERENDUM

SI VOTA IL 25 E IL 26 GIUGNO
Il 25 e 26 giugno siamo chiamati alle urne per il referendum sulla legge che modifica 50 dei 139 articoli della Costituzione. Nella precedente legislatura la maggioranza parlamentare della CdL ha approvato la riforma, ora sottoposta al voto, che introduce, tra l’altro, devolution e premierato forte. A differenza del referendum abrogativo, nel referendum confermativo, o costituzionale, non è necessario il raggiungimento del quorum, cioè del 50% più uno degli aventi diritto al voto. La consultazione è dunque valida qualsiasi sia il numero dei votanti. Se vince il “sì” passa la riforma, se vince il “no” resta la Costituzione vigente.

COSA PREVEDE RIFORMA COSTITUZIONALE

REFERENDUM, DEVOLUTION E INTERESSE NAZIONALE
Una delle principali novità contenute nella riforma costituzionale sottoposta al referendum, è la “devolution”. Alle regioni viene affidata la competenza “esclusiva” di legiferare su alcune materie: assistenza e organizzazione sanitaria; organizzazione scolastica, gestione degli istituti scolastici e di formazione, definizione della parte di programmi scolastici e formativi di interesse specifico delle regioni; polizia amministrativa regionale e locale. Il governo può bloccare una legge regionale se ritiene pregiudichi l’interesse nazionale. Se la regione non la cancella sottopone la questione al Parlamento in seduta comune.

CAMERA DEI DEPUTATI E SENATO FEDERALE
La riforma prevede la fine del “bicameralismo perfetto”. Il Parlamento si comporrebbe di una Camera dei Deputati e di un Senato federale. I due rami del Parlamento non avrebbero più le stesse competenze, come ora. La Camera esaminerebbe tutte le leggi sulle materie riservate allo Stato, ad esempio politica estera, immigrazione, politica monetaria, sicurezza, (il Senato può proporre modifiche, ma l’ultima parola spetta alla Camera). Al Senato federale spetterebbe la competenza sulla “legislazione concorrente” (la Camera può proporre modifiche, ma è il Senato federale a decidere in via definitiva).

MENO PARLAMENTARI
Cambierebbero anche i numeri e le composizioni delle due Camere. I deputati scenderebbero da 630a 500, i senatori da 315a 252. 18, tutti deputati,i parlamentari eletti all’estero. Spariscono i senatori a vita: 3 i deputati a vita. Si abbassa anche l’età per entrare in Parlamento: dagli attuali 25 a 21 anni per essere eletti a Montecitorio e da 40 a 25 anni per Palazzo Madama. I senatori saranno eletti in ciascuna regione, contestualmente ai rispettivi consigli. Ogni regione ne elegge almeno 6, (il Molise 2, la Val d’Aosta 1). Ai lavori del Senato partecipano, ma senza poter votare, i rappresentanti di regioni e autonomie locali.

PREMIERATO FORTE E SFIDUCIA
Con la modifica costituzionale la figura del premier vedrebbe accresciuti i suoi poteri. Diventa premier il candidato della coalizione che vince le elezioni. Il presidente della Repubblica si limiterebbe a nominarlo sulla base del voto. Non ha più bisogno della “fiducia” delle Camere per insediarsi e viene introdotto il “voto sul programma”. Il premier “determina” (non più “dirige”) la politica del governo. Ha il potere di nomina e di revoca dei ministri e di sciogliere la Camera. Introdotto lo strumento della “sfiducia costruttiva”:la maggioranza può presentare una mozione di sfiducia indicando il nome del nuovo premier

CAMBIANO I POTERI DEL QUIRINALE
Se approvata, nella nuova Costituzione cambiano i poteri del presidente della Repubblica. Nella riforma il Capo dello Stato “rappresenta la Nazione ed è garante della Costituzione e dell’unità federale della Repubblica” (nella Costituzione vigente, invece, rappresenta “l’unità Nazionale”). Scioglie la Camera, ma solo su richiesta del Premier. Tra l’altro, può inviare messaggi alle Camere, indice le elezioni, promulga le leggi, nomina i presidenti delle Authority e del Cnel, comanda le forze armate, presiede il Csm, può concedere la grazia. Può essere eletto a 40 anni (oggi ne deve aver compiuti 50).

Per approfondimenti:
http://www.referendumcostituzionale.org/
http://www.salviamolacostituzione.it/
http://www.repubblica.it/
http://www.corriere.it/
http://www.ilmanifesto.it/
http://www.televideo.rai.it/