Anche in Basilicata è ormai prossimo l’avvio operativo dell’apprendistato professionalizzante, previsto dal D. lgs. 276/03 (la legge “Biagi”) concernente la riforma del mercato del lavoro. Nella giornata di ieri, infatti, su proposta dell’Assessore regionale alla Formazione, Lavoro, Cultura e Sport, Carlo Chiurazzi, la Giunta Regionale ha approvato un disegno di legge regionale per disciplinare gli aspetti formativi della nuova tipologia di apprendistato, che diventa l’unico contratto di lavoro a contenuto formativo presente nel nostro ordinamento e che scaturisce da una revisione delle disposizioni in materia di apprendistato precedentemente in vigore e introdotte dalla L. 196/97 (legge “Treu”).
Il nuovo apprendistato, così come configurato nella riforma del mercato del lavoro, vuole essere uno strumento idoneo a costruire un reale percorso di alternanza tra formazione e lavoro, quale primo tassello di una strategia di formazione e apprendimento continuo lungo tutto l’arco della vita.
In particolare, il contratto di apprendistato professionalizzante è finalizzato al conseguimento di una qualificazione professionale attraverso la formazione sul lavoro. La qualificazione del lavoratore nell’ambito dell’apprendistato professionalizzante deve essere finalizzata all’acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali verificabili e certificabili e non tanto di un titolo di studio o di una qualifica professionale. Il contratto di apprendistato professionalizzante potrà essere stipulato da datori di lavoro appartenenti a tutti i settori produttivi, a favore dei giovani tra i 18 e i 29 anni d’età e potrà durare dai due ai sei anni.
Le imprese che adotteranno questo strumento contrattuale avranno accesso a sgravi contributi il cui onere ricadrà sullo Stato, in cambio della garanzia di assicurare un monte ore minimo annuale di formazione a beneficio degli apprendisti, che sarà realizzata, all’interno o all’esterno dell’azienda, mediante finanziamento pubblico statale e/o regionale nonché tramite eventuale finanziamento privato.
Non potranno essere assunti con contratto di apprendistato un numero di apprendisti che sia superiore al 100 per cento delle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso uno stesso datore di lavoro. Tuttavia, il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti fino ad un numero massimo di tre. Tale limite quantitativo non si applica alle imprese artigiane, per le quali resta applicabile la disciplina di cui all’art. 4 della legge n. 443 del 1985.
In base al D. lgs. 276/2003, tocca alle Regioni adottare una disciplina legislativa sui profili e i percorsi formativi degli apprendisti, da definire d’intesa con le parti sociali. Il testo di legge approvato ieri dalla Giunta Regionale di Basilicata è, infatti, il risultato di un complesso lavoro di confronto istituzionale e di concertazione con i sindacati e le associazioni datoriali, condotto nei mesi scorsi dall’Assessore regionale Chiurazzi.
La versione finale del disegno di legge, concordata il 9 febbraio scorso con le parti sociale e ratificata dalla Giunta regionale, prevedendo l’obbligo da parte del datore di lavoro a far svolgere un minimo di 120 ore di formazione all’anno, indicato dalla legge nazionale, punta di più sulla qualità che sulla quantità della formazione erogata a beneficio dell’apprendista e demanda la definizione dei profili e percorsi formativi ad apposite Commissioni tecniche, composte da rappresentanti datoriali, sindacali e della Regione per ogni settore interessato, e alla successiva approvazione con deliberazione da parte della Giunta regionale. La ripartizione tra la formazione da erogare all’interno o all’esterno dell’azienda è invece riservata alla contrattazione nazionale del lavoro, nel rispetto del dettato della legge nazionale, ma deve essere coerente con il perseguimento degli alti standard qualitativi fissati dalla Regione e, in particolare, la formazione interna è vincolata al riconoscimento della capacità formativa dell’impresa da parte della Regione stessa.
Questo modello flessibile consente, peraltro, l’adeguamento dei profili professionali regionali non solo al futuro “repertorio nazionale delle professioni”, previsto dall’art. 52 del d.lgs. 276/03, ma anche ad altri sviluppi normativi nazionali o accordi interregionali emergenti in materia.
“L’apprendistato professionalizzante – ha commentato l’Assessore regionale Carlo Chiurazzi – è uno degli strumenti innovativi che possiamo mettere in campo per rivitalizzare il mercato del lavoro e affrontare il problema dell’inoccupazione dei giovani lucani, puntando nello stesso tempo a una loro maggiore professionalizzazione.
Da qui, il nostro interesse a disciplinarlo con la massima collaborazione e coesione da parte di tutti, sindacati e imprese, per cogliere un’opportunità importante”. “Per questo, come Regione abbiamo proposto una regolamentazione non eccessivamente vincolistica, – ha aggiunto Chiurazzi –, senza invadere gli spazi di intervento che la legge nazionale riserva alla contrattazione nazionale delle parti sociali, ma ponendo l’accento sui fattori di qualità da soddisfare per la formazione rivolta agli apprendisti, sulla capacità degli erogatori della formazione e valorizzando il metodo della concertazione per la stessa definizione puntuale dei profili e percorsi formativi, a cui dovranno fare riferimento i contratti di apprendistato attivati dalle imprese, in particolare per la stesura del piano formativo individuale da allegare al contratto. Spero, pertanto, che l’iter di approvazione definitiva del disegno di legge in sede di Consiglio regionale si concluda rapidamente: saremo, in questo caso, una delle prime regioni del Mezzogiorno, dopo la Puglia, a dotarsi di una legge regionale sull’apprendistato”.