Con i precedenti appuntamenti abbiamo fatto il punto sugli obblighi e sulle voci più ricorrenti al fine di una corretta compilazione della dichiarazione dei redditi attraverso il mod. 730.

Tutti i contribuenti che hanno presentato la propria dichiarazione dei redditi ad un CAF, ricevono da quest?ultimo la copia della dichiarazione che comprende il prospetto di liquidazione ?mod.730-3? elaborati sulla base delle dichiarazioni o dei dati esposti dal contribuente.
Si consiglia, così come indicato nelle istruzioni ministeriali, di verificare attentamente la copia ricevuta l fine di verificare eventuali errori o dimenticanze che possono essere stati effettuati dal dichiarante o dallo stesso CAF che ha elaborato la dichiarazione.
Nel caso il contribuente si accorga che qualcosa ?non và? deve immediatamente recarsi al CAF per rettificare la dichiarazione con i dati esatti.

Se ci siamo accorti di non aver riportato alcuni oneri deducibili o detraibili non bisogna preoccuparsi più di tanto?abbiamo tempo fino al 31 ottobre per rimediare all?errore!
Infatti, entro tale data è possibile presentare un 730 integrativo riportando tutto ciò che non si è dichiarato entro il 15 giugno. Attenzione però, ciò è possibile solo ed esclusivamente quando con la dichiarazione integrativa si è di fronte a un maggior credito o a un minor debito e, per dirla in maniera più semplice nel caso in cui il contribuente ? con la nuova dichiarazione ? ha diritto a un maggior rimborso di IRPEF o se avrebbe dovuto pagare minor IRPEF. Quindi, nel caso il contribuente ha versato un?imposta maggiore, con la presentazione del 730 integrativo si vedrà riconoscere un rimborso.
Nel caso invece, da ulteriori elementi emersi si verifica un maggior debito o un minor credito, ovvero il contribuente ha percepito un rimborso maggiore di quello effettivamente spettante o ha pagato un?imposta inferiore a quella dovuta, dovrà far ricorso obbligatoriamente al modello UNICO (più conosciuto come 740) in quanto, con il 730, non è possibile integrare in ritardo i redditi dichiarati. Occorrerà quindi effettuare i pagamenti dell?IRPEF dovuta tramite il mod. ?F.24? in maniera autonoma e non tramite il sostituto d?imposta.
Ritornando al mod.730 è bene sapere che la presentazione di una nuova dichiarazione integrativa non elimina o sospende le procedure attivate dal precedente 730 pertanto, il sostituto d?imposta (datore di lavoro o ente pensionistico) continuerà ad effettuare i rimborsi o a trattenere l?IRPEF dovuta secondo le risultanze inviate dal CAF dopo l?elaborazione del 730 iniziale. Eventuali rimborsi dovuti con il modello integrativo avverranno in autonomia e indipendentemente dal primo risultato contabile.
Un?ultima considerazione merita l?eventuale presentazione del 730 integrativo da parte di coloro che si sono avvalsi dell?assistenza fiscale direttamente dal sostituto d?imposta: quest?ultimi per poter presentare la dichiarazione integrativa devono necessariamente rivolgersi ad un CAF e non più al proprio sostituto.

E? bene precisare infine , che il mod. 730 integrativo non è altro che lo stesso modello già presentato, occorre soltanto indicare tale situazione ?barrando? l?apposita casella ?730 integrativo? posta di fianco, sulla destra, allo spazio dove si indica il codice fiscale del dichiarante.

Ariete s.r.l. Caf-UIL
Via Annunziatella, 75 – Matera
Tel. 0835/344036
E-mail: arietecafuilmt@tin

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