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Guida al Modello 730

Con questi ultimi appuntamenti, vogliamo approfondire delle tematiche di carattere generale oggetto di chiarimenti da parte dell?Agenzia delle Entrate tramite apposite circolari al riguardo.

Una circolare dell?Agenzia delle Entrate ? la 12/e del 2005 ? fornisce alcune istruzioni relative alle modalità con cui deve essere compilato il modello 730/2005: Il modello è utilizzato, ai fini dell?adempimento degli obblighi dichiarativi, da : lavoratori dipendenti e pensionati; soggetti che percepiscono indennità sostitutive di redditi di lavoro dipendente ( integrazione salariale e mobiltà) soci di cooperative, sacerdoti della Chiesa Cattolica; giudici costituzionali ecc?(vedasi al riguardo le precedenti note).
Il modello può essere presentato al proprio sostituto d?imposta (datore di lavoro) o a un centro di assistenza fiscale (CAF).

Non possono invece utilizzarlo coloro che, nell?anno 2004, abbiano percepito redditi di lavoro autonomo per i quali è richiesta la partita IVA; redditi di impresa sotto forma di partecipazione; redditi diversi; plusvalenze da cessione ? , questuatimi dovranno presentare il modello Unico 2005 (meglio conosciuto come 740).

Non possono presentare il mod. 730 i contribuenti che: debbano presentare dichiarazione IVA, Irap, o dei sostituto d?imposta. I coniugi possono presentare la dichiarazione dei redditi in forma congiunta tramite il mod. 730 qualora: non siano legalmente o effettivamente separati; uno dei due non sia titolare di redditi che non possono essere dichiarati con tale modello; uno dei due coniugi non sia deceduto, ovvero si presenti la dichiarazione per conto di altri contribuenti. In caso di dichiarazione congiunta la verifica della clausola di salvaguardia ( attività svolta dal CAF) deve essere effettuata disgiuntamente sia per il dichiarante che per il coniuge.

Con la circolare in questione, viene altresì chiarito che il contribuente che riscontri nella dichiarazione presentata errori e/o omissioni che comportino un maggior rimborso o un minor debito d?imposta, potrà presentare una dichiarazione integrativa, barrando sul nuovo modello 730, la casella “730 integrativo”. Il modello integrativo dovrà essere presentato entro il 31 ottobre 2005 esclusivamente ad un CAF. Il Caf rilascerà la ricevuta di tale presentazione ed elaborerà una nuova dichiarazione (per l?appunto integrativa) che sostituirà la precedente. Successivamente, sempre a cura del CAF, sarà inviata una nuova comunicazione al sostituto d?imposta che provvederà ad effettuare il conguaglio a credito sulla retribuzione di dicembre.

Quindi, possono stare tranquilli tutti coloro che sbadatamente si ?dimenticano? di portare in detrazione o deduzione eventuali oneri in quanto potranno rimediare all?errore con facilità. Ovviamente, può capitare anche il caso contrario, vale a dire che lo ?sbadato? dimentichi di dichiarare alcuni redditi percepiti e che quindi abbia una situazione di maggior debito o di minor credito rispetto alla liquidazione del 730! In tal caso dovrà far ricorso al modello Unico per integrare i redditi ?dimenticati? crocettando la casella “integrativo” e provvedendo autonomamente al versamento delle imposte tramite il modello ?F 24?.

Ariete s.r.l. Caf-UIL
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