?È fatto divieto a chiunque conduca sul territorio della Regione Basilicata impianti di smaltimento e/o di stoccaggio di rifiuti, anche in via provvisoria, di accogliere negli impianti medesimi rifiuti provenienti da altre regioni o nazioni?, questo era quanto disposto nel 1995 con la legge regionale n. 59 in materia di smaltimento dei rifiuti, all?art. 1.
E solo qualche giorno fa (il 21 aprile), la Corte Costituzionale con la sentenza n. 161, dichiara quel provvedimento, relativamente all?art. 1, illegittimo.
A sollevare i dubbi sulla legittimità costituzionale, il Tar (Tribunale Amministrativo Regionale) della Basilicata con un?ordinanza del 3 giugno del 2002, accogliendo i ricorsi proposti da Fenice nei confronti della Regione Basilicata.
Per il Tar, infatti, l?atto era in violazione degli articoli 3, 11, 32, 41, 117 e 120 della Costituzione, e la Consulta da ragione al Tribunale Amministrativo bocciando clamorosamente il divieto di smaltimento e stoccaggio di rifiuti speciali (pericolosi e non) provenienti da altre regioni o da altre nazioni, imposto dalla Regione Basilicata.
Tra le varie motivazioni, fondamentalmente l?atto è illegittimo per due motivi, in primo luogo, perché il divieto è in contrasto con il nuovo testo dell’art. 117 della Costituzione, che ?riserva la ?tutela dell’ambiente? e ?dell’ecosistema? alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, con definitiva impossibilità per le regioni di poter legiferare in materia di tutela dell’ambiente dal rischio di inquinamento?.
In pratica l?articolo invade la competenza esclusiva dello stato in materia di tutela dell?ambiente.
In secondo luogo, l?articolo in questione ?introduce un ostacolo alla libera circolazione di cose e delle persone tra le regioni, senza che sussistano ragioni giustificatrici, neppure di ordine sanitario o ambientale?. La legge, quindi, restringe la libertà di iniziativa economica, in assenza di concrete possibilità di danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana che, dall’attività di smaltimento controllato e ambientalmente compatibile dei rifiuti, può scaturire.
Non solo, quel provvedimento contrasterebbe con diversi altri principi, innanzitutto la Fenice è considerata un?opera di pubblica utilità destinata allo smaltimento dei rifiuti speciali, che risulta utilizzata solo al 30-35% delle sue potenzialità.
È anche in contrasto con le norme che prescrivono che lo smaltimento dei rifiuti deve avvenire in uno degli impianti appropriati più vicini.
Inoltre, il divieto di smaltimento dei rifiuti extraregionali violerebbe l’art. 32 della Costituzione per il danno alla salute, perché ?chiudendo i confini regionali verrebbe favorita la possibilità che rifiuti pericolosi di altre Regioni trovino forme di smaltimento non ambientalmente compatibili?.
Insomma diventare la pattumiera di tutti è legittimo, non solo, non esserlo pone la Lucania in contrasto con numerosi principi.
Beffardamente la Regione Basilicata potrebbe essere causa dei danni arrecati ad altri per non aver favorito l?ingresso di rifiuti sul suo territorio e addirittura rifiutando l?ingresso dei rifiuti può essere accusata di non favorire la salubrità ambientale.