Seconda Parte

Anche quest?anno è arrivato il momento di fare i ?conti? con il Fisco. Sono milioni i cittadini interessati a questo appuntamento con il Mod. 730 o il Mod. Unico.
In questo secondo appuntamento con i lettori, vengono indicate – mi auguro con chiarezza e semplicità ? altre situazioni per chi decide di presentare la propria dichiarazione reddituale a mezzo del 730.

Chi sono i soggetti che non possono utilizzare il mod. 730?:
· Tutti coloro che devono presentare la dichiarazione IVA; IRAP; modello 770; ovvero professionisti; commercianti; artigiani; lavoratori autonomi e, in genere, tutti coloro che possiedono un numero di Partita IVA;
· Coloro i quali non sono residenti in italia nel 2004 e/o nel 2005;
· Chi deve presentare la dichiarazione per conto dei contribuenti deceduti;
· I collaboratori familiari, ad esempio, in quanto percepiscono redditi di lavoro erogati esclusivamente da datori di lavoro non obbligati ad effettuare le ritenute;
· Quelli che, nel 2004 hanno realizzato plusvalenze derivanti da cessione di partecipazione qualificate;

E? prevista la possibilità della dichiarazione congiunta tra i coniugi?

E? possibile, a differenza del modello unico, presentare la dichiarazione congiuntamente quando almeno uno dei coniugi può autonomamente avvalersi dell?assistenza fiscale e, i coniugi possiedono redditi redditi da dichiarare con il mod. 730. Ad esempio se entrambi i coniugi sono lavoratori dipendenti possono presentare il mod. 730 ; se diversamente uno è lavoratore dipendente e l?altro è autonomo, quello dipendente potrà fare la dichiarazione reddituale con il 730 l?altro (quello autonomo) dovrà presentare il Modello Unico.

Chi è esonerato dall?obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi?

Tra i casi più frequenti, coloro che possiedono:
· Redditi che non superino un importo complessivo di ? 3.000,00 ( al netto del reddito derivante dall?abitazione principale e sue pertinenze) e per i quali non sia obbligatoria la tenuta delle scritture contabili. Sono tali i redditi : terreni, fabbricati, lavoro dipendente, pensione ed altri;
· Solo redditi di lavoro dipendente o pensione corrisposti da un unico sostituto d?imposta obbligato ad effettuare le ritenute. Ma attenzione! Anche in questi casi occorre però verificare se le operazioni di conguaglio riportate sul CUD sono esatte o, nel caso vi sia un? interesse (ad esempio il recupero di spese sanitarie, interessi passivi, ecc.) da parte del contribuente;
· La stessa regola vale per coloro i quali hanno chiesto a due o più sostituti di effettuare le operazioni di conguaglio;
· Solo chi ha redditi derivanti da collaborazione coordinata e continuativa o lavori a progetto, se interamente conguagliati;
· Chi possiede redditi di lavoro dipendente che al netto dell?abitazione principale con relative pertinenze (anche in presenza di redditi di terreni non superiori a ?185,92), non supera ? 7.500,00 o ? 7.000,00 se si tratta di reddito di pensione, e il periodo di lavoro/pensione è pari all?intero anno;
· Titolari di soli redditi esenti quali : pensioni di guerra, pensioni sociali, pensioni privilegiate, indennità, ecc.;

CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Anche quest?anno il contribuente, tramite il CAF, può determinare l?Irpef con le modalità più convenienti raffrontando quelle in vigore dal 1° gennaio 2004 rispetto a quelle in vigore al 31.12.2002 (Consiste in questo la ?CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA?). Tale scelta sarà effettuata solo in sede di dichiarazione dei redditi.

Ariete s.r.l. Caf-UIL
Via Annunziatella 75 Matera
0835/344036 – e-mail: arietecafuilmt@tin

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