Seconda parte
Sono molti i lettori che hanno avuto modo di essere notiziati su una, a dir poco, assurda e rocambolesca situazione che ha coinvolto il ?mondo della scuola? almeno nella nostra regione, e penso che siano altrettanto in molti
a chiedersi perché si verificano certe situazioni che, a ben pensare, non sono affatto educative.
Tra le righe, qui di seguito, sarà facile darsi una risposta anche se, quella ufficiale, ancora non è arrivata atteso che, il quesito è stato inoltrato agli Organi Scolastici competenti.
Il quesito che sottopongo anche alla vostra attenzione non è di certo dettato dalla rabbia per aver subito un sopruso ma, vi prego di credermi, è dettato dalla coscienza di un cittadino che ha fatto dell’educazione e del rispetto delle norme e delle regole comportamentali un proprio stile di
vita, ed è dettato .
Quesito:
Con Decreto del 1 settembre 2004, il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata,
Vista la Legge 53/2003;
Visto il D.L.vo del 19/02/2004 nr. 59;
Considerata l’opportunità di costituire gruppi di supporto alle Istituzioni Scolastiche finalizzati all’approfondimento degli aspetti didattico-pedagogici, giuridici ed organizzativi; Tenuto conto delle risultanze degli incontri del 7-8 e 29 luglio 2004 presso il MIUR e relativo documento di sintesi riguardo alla Riforma degli Ordinamenti,
Ha decretato la costituzione di Gruppi Regionali di Studio con compiti di approfondimento degli aspetti didattico-pedagogici, giuridici e organizzativi e diffusione delle buone pratiche.
Nel Gruppo regionale di studio e di supporto per la scuola secondaria di primo e secondo grado della regione Basilicata, tra gli altri, è stato nominato anche il dirigente scolastico a cui il TAR di Basilicata, con sentenza nr. 748/2004, ha ordinato l’esibizione dei documenti richiesti
dal genitore di uno studente annullando tutte le ragioni esposte nell? impugnato diniego inauditamente opposto alla richiesta di accesso ai documenti amministrativi ex L. 241/90. Le ragioni del diniego opposto si sono dimostrate, in definitiva, marcatamente illegittime e quindi risultate priva di alcun fondamento.
V?è di più, ulteriormente, la considerazione non ultima e per niente marginale che il ?diritto di accesso ai documenti? non trovava, come di fatto non trova, soltanto applicazione e conforto nella L. 241/90 ma in particolare, più specificatamente per il mondo della scuola, nel D.P.R. 24
giugno 1998 nr. 249 (Regolamento dello Statuto delle studentesse e degli studenti); D.M. nr. 60/96 della P.I. (odierno MIUR) nonché nell?O.M. nr. 128/99. Normative quest?ultime che ben deve conoscere un dirigente
scolastico!
Orbene, alla luce dei fatti, la permanenza di quel dirigente nel gruppo di lavoro, che tra le altre cose si deve occupare degli aspetti ?giuridici? per le ragioni facilmente intuibili,è ancora legittima? ?opportuna sicuramente no!? Quali possibilità ha, un cittadino/utente/contribuente per richiedere la ricusazione di detto membro e la sostituzione con altro che possa offrire maggiori esperienze curriculari e rispondenti requisiti? Tale sostituzione non dovrebbe avvenire d’ufficio?
Grazie per il sicuro contributo di chi vorrà cimentarsi in una risposta o almeno tentare un pronostico.
angelo.mt@virgilio.it
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