Secondo l’ art. 1 della suddetta legge, in attuazione dell’ art. 19 della legge regionale 4/08/1987 n°20 è stata approvata la Variante del Piano Paesaggistico di Area Vasta del Metapontino per la realizzazione dei porti turistici sulla costa Ionica.
L’ area di foce del fiume Basento, scelta per la costruzione del porto degli Argonauti è un SIC (Sito di Importanza Comunitaria) codificato come “Costa Ionica Foce Basento” codice IT220085, nel repertorio delle aree di interesse comunitario relative al programma Rete Natura 2000. Secondo l’ art. 6 della direttiva Habitat, per tali tipologie di aree, prima di qualsiasi intervento modificativo è opportuna una Valutazione di Incidenza, la quale non può essere inclusa in una più semplice Valutazione d’ Impatto Ambientale.
E’ da premettere che la variante regionale presenta almeno una grave omissione giuridica evidente anche ai non esperti in materie giurisprudenza: l’ infrazione alle leggi comunitarie.
Oltre le considerazioni tecniche- scientifiche, la foce del Basento è uno dei Siti di Importanza Comunitaria, per cui prima di ogni intervento, va effettuata una Valutazione di Incidenza la quale è una particolare forma di Valutazione d’ Impatto Ambientale che va effettuata su aree e specie prioritarie per L’ Unione Europea.
La Valutazione d’ Incidenza, se correttamente realizzata e interpretata, è uno strumento idoneo a garantire, il raggiungimento di un equilibrio tra la conservazione degli habitat e delle specie e l’ uso sostenibile del territorio. E’ bene sottolineare che la Valutazione d’ incidenza si applica sia per tutti gli interventi che ricadono nella Rete Natura 2000, per i siti preposti a diventarlo, sia per quelli che sviluppandosi all’ esterno, possono comportare ripercussioni sullo stato di conservazione dei valori naturali tutelati nel sito.
In ambito nazionale, la VIA viene disciplinata dall’ art. 6 del DPR 12 marzo 2003 n° 120. In base all’ art. 6 di questo decreto si deve tener conto della valenze naturalistiche- ambientali dei proposti SIC e delle ZPS. Questo principio generale serve proprio ad evitare che vengano approvati strumenti di gestione territoriale in conflitto con le esigenze di conservazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario. Nel comma 2 dello stesso articolo stabilisce che vengano sottoposti a Valutazione d’ Incidenza tutti i piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e faunistico venatori e tutte le loro varianti.
Sono altresì da sottoporre a Valutazione d’ Incidenza (comma 3) tutti gli interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti in un sito Natura 2000, ma che possono avere incidenze significative sullo stesso sito singolarmente o insieme ad altri interventi.
In particolar modo, se nel sito ricadono specie prioritarie, l’ intervento può essere realizzato solo per esigenze connesse alla salute dell’ uomo e della sicurezza pubblica o per esigenze di prioritaria importanza per l’ ambiente, oppure previo parere della Commissione Europea, per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico. In tutti gli altri casi si esclude l’ approvazione.
La procedura di infrazione viene attivata quando si reputa che uno stato membro abbia mancato anche a uno degli obblighi imposti dal diritto comunitario. La procedura può essere avviata dalla stessa Commissione Europea, o, anche da un qualsiasi stato membro contro un altro.
E’ assolutamente necessario ricordare che la mancata Valutazione d’ Incidenza comporta automaticamente l’ apertura di una procedura d’ infrazione a carico dello stato membro e, per principio di sussidiarietà, delle amministrazioni regionali. Una volta avviate le procedure d’ infrazione è indispensabile fornire alla Commissione Europea, per il tramite del Ministero dell’ Ambiente e della Tutela del Territorio, le necessarie informazioni richieste, al fine di non incorrere nella successiva riapertura di un caso presso la corte di Giustizia Europea. Successivamente, in caso di ulteriori inadempienze da parte dello stato membro, l’ iter procedurale che prevede l’ emanazione di uno specifico parere motivato, può tradursi in una condanna con eventuali sanzioni economiche.