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Bosco di Salandra, stop al taglio

CONSIGLIO REGIONALE DI BASILICATA
TERZA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

Attività Produttive ? Territorio e Ambiente

Il Presidente della Terza Commissione Consiliare, Francesco Mollica (Verdi), con lettere inviate all?assessore all?Agricoltura Donato Salvatore e al dirigente del Dipartimento Ambiente e Territorio, Vincenzo Siggillito, ha chiesto di disporre l?immediata sospensione di un taglio di bosco nel comune di Salandra, in attuazione del ?progetto esecutivo per gli interventi di recupero delle funzioni vegetative e produttive del bosco che insiste nel bacino del torrente Gruso, in località ?Le Serre?.

Mollica ha riferito che il progetto selvicolturale in questione è stato redatto dal Corpo Forestale dello Stato, Coordinamento Provinciale di Matera ed è stato autorizzato dall?Amministrazione Provinciale di Matera con Determinazione n°24899 del 10/10/02. L?area interessata al taglio è di Ha.135.89.69 e, a tutt?oggi, i lavori risulterebbero gia eseguiti per quasi 102 ha.

Secondo Mollica, l?area oggetto del ?taglio? in questione, per il particolare interesse paesaggistico, è soggetta alla tutela di cui all?art. 146 del D.Lgs. n. 490 del 29 Ottobre 1999 (ex L. Galasso). Infatti, la lettera g) del suddetto articolo ricomprende ?i territori coperti da foreste e da boschi? nella tutela di che trattasi. Ciò significa che ogni tipo di ?taglio? è vietato, fatto salvo le fattispecie previste dall?art. 152 del D.Lgs 490.

Tale norma, infatti, contempla i casi nei quali non è richiesta l?autorizzazione regionale al taglio, tra le quali sono annoverati alla lettera c) ?il taglio colturale, la forestazione, la deforestazione ?.omissis?da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicate alla lettera g) dell?art.146?. La casistica indicata nella previsione legislativa è tassativa. In pratica rientrano nella deroga solo ed esclusivamente, per le attività stabilite alla lettera c) dell?art.152, le foreste indicate alla lettera g) dell?art.146 del D.Lgs n°490/99.
Il caso sollevato dal Presidente della Terza Commissione rientra nella espressa tutela della lettera h) dell?art. 146, dal momento che il territorio interessato al taglio è gravato da usi civici. Tale circostanza non è di poco conto poiché questo vincolo esclude che, per le attività di taglio anche colturale, si possa invocare l?applicazione dell?art.152 disciplinante gli interventi non soggetti ad autorizzazione.
Anzi, in questo caso, si evince chiaramente l?insorgere di un assoluto divieto di qualsiasi attività. D?altro canto, lo stesso comma 11 dell?art.12 della L.R. 42/98 non tralascia di garantire e tutelare i diritti di uso civico della collettività.

E? infatti prescritto che ?i piani di assestamento forestale dovranno contenere precise indicazioni circa le modalità per godimento dei diritti di uso civico da parte degli aventi diritto in base alla normativa vigente?.

Né la tutela del diritto di uso civico, che com?è noto gode delle prerogative proprie della demanialità, può essere messa in discussione dal fatto che la Regione Basilicata abbia emanato il regolamento n.956 del 20/4/2000 che disciplina il taglio dei boschi in assenza di piani di assestamento forestale.

Mollica, infine, ha evidenziato che il territorio in questione è interessato dalla tutela derivante dal vincolo idrogeologico di cui al R.D.3267 del 1923. In ordine a tale disciplina è il caso di sottolineare che la superficie oggetto del ?taglio? sta subendo una vera e propria ?trasformazione? che, seppur definita colturale, per la vastità dell?intervento, per la natura dei mezzi impiegati, incide di non poco sul territorio e quindi determinerebbe danni analoghi o maggiori alle mere ?trasformazioni? colturali disciplinate dall?art. 7 del suddetto Regio Decreto.