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L?Attivismo sociale e le Normative

Le autorità legislative sono consce delle esigenze delle associazioni, dei prodotti e soprattutto dei servizi che esse offrono alle collettività, specialmente alle fasce più deboli ed emarginate della popolazione oppure agli ambienti circostanti. L?obiettivo di un organismo di volontariato, pertanto, non è il lucro di pochi, la fama dei dirigenti, il potere individuale, quanto il perseguimento del benessere delle persone deboli o la tutela degli habitat, fini epurati da egoistici e particolaristici interessi.

Le leggi che tendono ad avvantaggiare, tutelare e rafforzare le associazioni sono molteplici. Il Consiglio Regionale di Basilicata ha approvato nel dicembre 1999 il Piano socio-assistenziale 2000-2002, fino a varare la legge quadro 328/00, al fine di realizzare un sistema integrato di interventi e servizi sociali. I principi cardine della norma sono molteplici. Si parte dall?universalità, in quanto l?accesso ai servizi è garantito a tutte le fasce della popolazione, fino a giungere alla partecipazione e al protagonismo dei cittadini, nel realizzare le attività associative. Si tutela la sussidiarietà orizzontale, in modo che gli enti pubblici possano realizzare interventi in cooperazione con organismi non lucrativi e si garantisca un?ottimale qualità dei servizi offerti. In sintesi, una volta analizzate le esigenze, si interviene per verificare la concretezza e l?esattezza degli interventi e procedere, infine, a valutare gli stessi. La norma sottolinea, pertanto, l?importanza delle associazioni, considerabili come anelli della catena del welfare, dello stato sociale, in grado di generare senso di squisita cittadinanza, sincera solidarietà, tollerante comunità, acuta conoscenza, salda responsabilità e stabile impegno, all?interno delle particolarità locali.

Il bando pubblicato sulla GUCE C 217/03 stabilisce, in aggiunta, che le organizzazioni pubbliche o private, aventi stato e personalità giuridiche, possono candidarsi per accedere all?ottenimento dei finanziamenti, qualora le loro attività siano relative al settore culturale per il rafforzamento della rete tra gli stati europei e tratteranno tematiche come cooperazione tra stati Membri, industrie culturali e istruzione.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato, inoltre, la direttiva attuativa della legge 266/91, norma che istituiva il Fondo per il volontariato. Con la direttiva si definiscono i requisiti e le modalità per partecipare all?assegnazione dei contributi. In particolar modo possono concorrere per l?ottenimento dei benefici economici le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali di volontariato, le cui finalità sono relative all?intervento nei settori di disagio sociale, al fine ?di coinvolgere gli enti locali nel favorire l?introduzione e la diffusione di metodologie di intervento particolarmente avanzate (cit)?. Nel voler esaminare in dettaglio le aree di intervento è possibile delineare un quadro generale della fascia sociale considerabile come svantaggiata, ma in contempo si può tracciare la linea di intervento, atta a porre dei rimedi a situazioni caratterizzate da stenti e patimenti.

I beneficiari dei servizi saranno i disabili, offrendo loro modelli di integrazione e partecipazione nella comunità; i gruppi giovanili che vivono in condizione di emarginazione, sommersi e circondati da fenomeni delinquenziali, saranno sostenuti da associazioni nel prevenire o contrastare forme di disagio minorile; per le fasce più deboli e dimenticate, poste ai margini della collettività, isolate e discriminate, si creeranno servizi per sostenere i loro fabbisogni.

Affinché anziani, minori, soggetti con scarsi livelli di reddito, nomadi, galeotti o ex-detenuti, malati, alcolisti? (chiedo scusa per questi sterili punti sospensivi, ma è difficile racchiudere in poche parole tutte le persone sofferenti o emarginate.) possano essere sostenuti e aiutati in modo concreto e quotidiano.