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Il lavoro interinale

Introdotto nel nostro ordinamento con la legge 196/1997 – meglio nota come «pacchetto Treu» -, il lavoro interinale si è rapidamente affermato come una delle principali forme di lavoro flessibile. Il lavoro interinale – alias temporaneo o in affitto – è un rapporto di lavoro che consente ad agenzie regolarmente autorizzate dal Ministero del lavoro – e solo ed esclusivamente ad esse – di collocare lavoratori nelle aziende che ne fanno richiesta per periodi più o meno lunghi.

Lavoratore, agenzia, impresa. Il lavoro interinale consiste in un rapporto triangolare che vede protagonisti : il lavoratore, l?agenzia fornitrice di lavoro interinale e l?impresa utilizzatrice. Il lavoratore è regolarmente assunto e retribuito dall?agenzia di lavoro temporaneo, mentre l?impresa utilizzatrice paga all?agenzia l?ammontare della retribuzione del lavoratore più una quota di commissione per il servizio di fornitura della manodopera. La retribuzione corrisposta al lavoratore è commisurata a quella di un lavoratore di pari livello assunto con contratto di lavoro dipendente.

I vantaggi per il lavoratore… Il lavoro interinale ben si addice a quei lavoratori che sono disponibili a lavori di breve durata, che possiedono un titolo di studio o una professionalità elevata con poca esperienza, o che vogliono rientrare nel mondo del lavoro dopo un periodo di sospensione (maternità o studio).

… e per le imprese. I vantaggi per le imprese utilizzatrici sono molteplici. Il lavoro interinale semplifica le pratiche di selezione ed assunzione del personale, che di fatto vengono demandate all?agenzia, e velocizza il reperimento di risorse umane anche per periodi molto brevi. Inoltre sgrava l?azienda da tutte quelle incombenze amministrative legate alla gestione del personale.

Quando si può… Ci sono una serie di limiti all?utilizzo del lavoro interinale. Il contratto di fornitura di lavoro interinale si può stipulare solo nel caso in cui l?azienda debba sostituire lavoratori assenti (ferie, malattia, maternità, ecc.), acquisire qualifiche non presenti in organico e quando previsto dai contratti collettivi.

… e quando no. E? tassativamente vietato ricorrere al lavoro interinale per sostituire lavoratori in sciopero, in aziende che hanno licenziato o messo in cassa integrazione nell?anno precedente lavoratori con le medesime mansioni, in aziende che non sono in regola con la normativa sulla sicurezza e per lavori particolarmente pericolosi o che richiedono sorveglianza medica.

Verba volant, scripta manent. Il contratto deve essere stipulato in forma scritta e contenere con chiarezza le seguenti informazioni:

  • mansioni e inquadramento;
  • luogo di lavoro e orario;
  • eventuale periodo di prova e durata del rapporto di lavoro;
  • trattamento economico-normativo;
  • motivi del ricorso al lavoro temporaneo;
  • indicazione delle eventuali misure di sicurezza necessarie al tipo di attività richiesta;
  • impegno dell?agenzia fornitrice a retribuire il lavoratore;
  • impegno dell?impresa a informare l?agenzia fornitrice dei trattamenti economici e previdenziali applicati;
  • impegno dell?impresa a rimborsare l?agenzia fornitrice degli oneri previdenziali sostenuti per il lavoratore;
  • indicazione dell?iscrizione dell’agenzia fornitrice all?albo tenuto dal Ministero del lavoro;
  • indicazione dell?impresa utilizzatrice.

Determinato o indeterminato? Esistono due tipi di lavoro interinale: a tempo determinato e a tempo indeterminato. Nel primo caso il lavoratore viene assunto dall?agenzia per un periodo pari alla durata della missione presso l?impresa utilizzatrice. Nel secondo caso, invece, il lavoratore viene assunto dall?agenzia a tempo indeterminato e nei periodi in cui non è in missione in alcuna azienda percepisce comunque una indennità mensile.