Presente nel nostro ordinamento fin dagli anni ’50, l’apprendistato ha subito nel corso dei decenni successivi aggiustamenti e modificazioni che ne hanno cambiato profondamente la natura. In questa breve guida vi spiegheremo cos’è e come funziona il contratto di apprendistato.
L’ apprendistato è un tipico contratto di lavoro a causa mista. Questo vuol dire che, oltre al rapporto di lavoro vero e proprio, il contratto prevede un periodo di formazione interna ed esterna all’azienda che permette all’apprendista di acquisire una qualifica professionale riconosciuta dai centri per l’impiego.
Questo tipo di contratto ha un duplice vantaggio: da un lato permette al giovane apprendista di svolgere un?esperienza lavorativa e nel contempo di essere formato, dall’altro permette all?azienda di assumere nuovo personale beneficiando di notevoli sgravi contributivi ed assicurativi.
Il contratto di apprendistato è rivolto in primis ai giovani tra i 15 ed i 24 anni che abbiano assolto l’obbligo scolastico, anche con qualifica o diploma post-obbligo coerenti con l’attività da svolgere. Il limite massimo di età è elevabile a 26 anni nelle aree degli Obiettivi 1 e 2 (Mezzogiorno e aree con difficoltà strutturali) e fino a 29 anni per apprendisti artigiani addetti a mansioni di alto contenuto professionale. Questi limiti di età sono innalzabili di due anni per i portatori di handicap su tutto il territorio nazionale.
La durata minima è di 18 mesi e massima di 4 anni o 5 nel settore artigiano. Le aziende che possono ospitare gli apprendisti appartengono a tutti i settori produttivi, ivi compresa l?agricoltura. L’art.16 della legge Treu (L. 196/97) stabilisce a favore delle aziende il riconoscimento delle agevolazioni contributive che coprono quasi il 100% degli oneri assicurativi e previdenziali a carico del datore di lavoro. Tali agevolazioni sono tuttavia subordinate all’effettiva partecipazione dell’apprendista ai corsi di formazione esterna.
Il salario dell?apprendista è pari a una percentuale del salario di un lavoratore qualificato dello stesso livello. La formazione sul luogo di lavoro è affidata all’imprenditore nelle imprese artigiane o nelle piccole imprese industriali, oppure ad un tutore designato dall’imprenditore. La formazione esterna non può essere inferiore a 120 ore medie annue e va svolta durante l?orario di lavoro in strutture esterne all?azienda individuate dalle Regioni/Province competenti e deve essere certificata. L’azienda ha l’obbligo di nominare un tutor con il compito di coordinare la formazione esterna con quella interna all’azienda.
Con l’innalzamento a 18 anni dell’obbligo formativo i minorenni possono scegliere di adempiere a quest’obbligo facendosi assumere come apprendista. In questo caso la formazione esterna passa dalle 120 alle 240 ore ed il giovane lavoratore guadagna un credito formativo utile se dovesse scegliere di continuare gli studi. Nelle 120 ore previste in più almeno 8 ore devono essere dedicate all?orientamento professionale ed alla conoscenza dei diritti di cittadinanza.