In un mondo del lavoro attraversato da cambiamenti strutturali di portata epocale, si moltiplicano le forme cosiddette atipiche e flessibili. Tra queste spicca il lavoro parasubordinato che comprende le prestazioni occasionali e le collaborazioni coordinate e continuative. Pur trattandosi di lavoro autonomo, in questi casi non si ha obbligo di apertura della partita IVA o d’iscrizione ad alcun albo professionale. Prestazioni richieste, modalità di esecuzione, durata e retribuzione vengono pattuite dalle parti in un contratto o accordo individuale che non necessita di forma scritta.

Collaborazione coordinata e continuativa
Il contratto di collaborazione coordinata e continuativa riguarda quelle persone che prestano anche per periodi brevissimi la loro professionalità, in maniera del tutto autonoma, per conto di un committente. I contenuti del contratto sono determinati dalle parti. L’attività che viene svolta è coordinata con quella del committente ma il lavoro è prevalentemente personale e non c’è vincolo di subordinazione nei confronti del committente.

La collaborazione coordinata e continuativa è disciplinata nel nostro ordinamento soltanto dal punto di vista fiscale. Dal 1° gennaio 2001 i compensi per le collaborazioni coordinate e continuative sono equiparati ai redditi da lavoro dipendente. Sono state inoltre abrogate le precedenti disposizioni che qualificavano questi redditi nella categoria del lavoro autonomo e quelle che imponevano la ritenuta d’acconto del 20% e che consentivano la detrazione del 5-6% quali costi forfettariamente calcolati. L’inquadramento dei redditi nella categoria del lavoro dipendente comporta per i committenti una serie di nuovi obblighi amministrativi e fiscali che rendono meno agevole il ricorso a questa forma di rapporto: la ritenuta di acconto ora va calcolata in base agli scaglioni delle aliquote Irpef, vanno calcolate le detrazioni d’imposta, le detrazioni per carichi di famiglia, effettuati gli eventuali conguagli a fine anno o a fine contratto e va rilasciato al collaboratore il modello CUD.

Prestazione d’opera occasionale
Con questo contratto il lavoratore si impegna a fornire al committente un’opera o un servizio senza alcun vincolo di subordinazione in totale autonomia organizzativa ed operativa. Questa prestazione si qualifica come occasionale perché il rapporto ha termine con il raggiungimento del risultato concordato anche se non sempre si tratta di un rapporto di breve durata. Non è necessaria l’iscrizione all’Inps perché il rapporto è occasionale. Non sono previsti quindi versamenti a titolo previdenziale ma solo l’imposta sul reddito attraverso una ritenuta del 20% sull’emolumento dovuto. A differenza del contratto di collaborazione coordinata e continuativa nel rapporto occasionale non esiste continuità e professionalità. La prestazione è caratterizzata dalla unicità e non può essere reiterata più volte. Il prestatore per il compenso ricevuto deve eseguire fattura assoggettata a ritenuta d’acconto. Il prestatore dovrà utilizzare per l’esecuzione dell’opera mezzi e attrezzature propri.

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