Contratto di formazione e lavoro. Se ne parla molto ma sono in pochi a conoscerne le caratteristiche salienti. Questo tipo di contratto è stato introdotto nel nostro ordinamento nel 1984 (L. 863/84) come strumento per facilitare l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro attraverso un adeguato periodo di formazione, sul modello già sperimentato dell’apprendistato.
Nel contratto di formazione e lavoro il datore di lavoro si impegna a fornire al lavoratore un certo monte ore di formazione professionale che garantisce al lavoratore un effettivo innalzamento della qualifica professionale. Questo tipo di contratto prevede diverse agevolazioni: le aziende del Centro e Nord Italia possono avere una riduzione dei contributi previdenziali fino al 25%, mentre le aziende del Mezzogiorno possono risparmiare fino al 40%.
Il contratto di formazione e lavoro è un contratto a tempo determinato non rinnovabile. Questo vuole dire che alla scadenza del contratto questo non può essere rinnovato nella stessa forma ma trasformato in un contratto di lavoro vero e proprio. I beneficiari di questo modello contrattuale sono i giovani con un’età compresa tra i 16 ed i 32 anni (non compiuti al momento dell’assunzione) iscritti nelle liste di collocamento. L’assunzione è nominativa e per un tempo di durata massima di 24 mesi. I contratti di formazione e lavoro possono essere di due tipi:
* il primo ha una durata massima di 24 mesi, con particolari facilitazioni contributive distinte per aree territoriali e per settore di attività, ed è finalizzato all’acquisizione di professionalità intermedie (almeno 80 ore di formazione) o all’acquisizione di professionalità elevate (almeno 130 ore di formazione);
* il secondo ha una durata massima di 12 mesi, con particolari facilitazioni contributive distinte per aree territoriali e per settore di attività, ed è finalizzato ad agevolare l’inserimento professionale mediante un’esperienza lavorativa che consenta un adeguamento delle capacità professionali al contesto produttivo ed organizzativo. In questo caso l?obbligo di formazione è di almeno 20 ore e, diversamente dal primo tipo, riguarda la formazione di base sui seguenti argomenti: rapporto di lavoro, organizzazione del lavoro, prevenzione ambientale, antinfortunistica.
Il contratto di formazione e lavoro deve essere stipulato in forma scritta pena la sua nullità. I lavoratori assunti con CFL possono essere inquadrati ad un livello inferiore a quello di destinazione. Agevolazioni fiscali, contributive e normative ai datori di lavoro delle aree individuate dall’Obiettivo 1 (Regioni del Mezzogiorno) sono riconosciute per altri 12 mesi agevolazioni contributive in caso di trasformazione, allo scadere del ventiquattresimo mese, dei contratti di formazione del primo tipo (quelli mirati all’acquisizione di professionalità intermedie ed elevate) in contratti a tempo indeterminato.
In caso di licenziamento illegittimo nei 12 mesi successivi alla eventuale trasformazione dei contratti del primo tipo nelle regioni del Mezzogiorno, scatta l’obbligo di restituzione dei benefici contributivi concessi dalla data di trasformazione. Per richiedere l’autorizzazione per nuovi CFL, l’azienda deve aver trasformato a tempo indeterminato almeno il 60% dei CFL scaduti negli ultimi 24 mesi.